Visto che mi è stato esplicitamente chiesto in un commento ripropongo aggiornata la chiosatura della legge 194 fatta ormai un bel pò di tempo fa. Per Pixel Pixel: in fondo trovi un ulteriore riassunto iperconcentrato.
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.
L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
Dunque la 194 nasce come legge che vuole tutelare la maternità limitando il ricorso all'aborto. L'aborto è presentato in questa legge come una possibilità da tutelare, ma come "extrema ratio".
I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.
La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.
Quindi si deve sempre informare la donna sulle possibilità alternative all'aborto, darle sostegno psicologico, finanziario e giuridico affinchè gli ostacoli che possono essere rimossi al fine di portare avanti la gravidanza siano eliminati.
Il consultorio ha anche il compito di fornire gli strumenti della contraccezione a tutti, anche ai giovani, affinchè si eviti di arrivare a dover ricorrere all'aborto.
Possono essere dati spazi ad associazioni di salvaguardia e tutela della maternità.
Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.
Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.
Il terzo punto è tecnico e non lo commento. Notevole invece il fatto che la legge non parli solo d'impedimenti materiali alla maternità, ma anche e soprattutto psichici e legati alla condizione esistenziale della donna.
Qui si parla poi di medici, non di chissà quali figure pronte a tutto per ottenere qualcosa da persone in difficoltà come accadeva ai tempi dell'aborto clandestino.
Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza.
Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.
Anche qui viene ribadito il principio secondo il quale l'aborto dev'essere l'ultima scelta. Il personale del consultorio deve parlare con l'interessata e l'eventuale compagno/marito e accertarsi che non ci siano condizioni che portano a questa scelta che possano essere risolte o rimosse.
Qualora si accerti che l'aborto è l'opzione, in caso di non urgenza, viene prescritto ancora un periodo di tempo nel quale la donna può riflettere ulteriormente sulla sua scelta.
L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Si tratta in questo caso di malattie gravi, di condizioni della gravidanza che potrebbero causare danni alla donna.
I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza.
Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.
Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.
Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
Questo vuol dire che se per caso la gravidanza mette a rischio la vita della donna, ma con un'operazione di cesareo si può tenere in vita il feto, in quanto sussistono le condizioni di vita autonoma, il medico è tenuto ad operare in questo senso.
L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132, il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.
Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.
Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.
Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:
1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura;
2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione.
Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura. Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati.
Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.
Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.
Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.
L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.
L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.
L'articolo 8 è tecnico. Per quanto riguarda il 9 si vede tutelata la possibilità di obiezione di coscienza. Deve però essere garantita la possibilità di ricorso alla procedura di aborto in un'area sanitaria grazie a un sufficente numero di medici e personale sanitario non obiettori. Questo a volte non avviene.
Inoltre avviene anche che alcuni medici obiettori nel settore pubblico pratichino poi l'aborto a pagamento nel privato. Chissà perchè?
L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.
Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.
Tutela della maternità anche grazie al contributo economico pubblico.
L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.
Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.
L'aborto rientra così al di sotto del controllo del servizio sanitario e dello stato.
La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.
Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.
Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.
Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.
Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso.
Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.
Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.
Esistono tutte le tutele necessarie affinchè all'aborto ricorra solo chi è in grado di decidere per se. Allo stesso tempo però è garantito il diritto di libera scelta sul proprio corpo e sul proprio domani alle minori che, per i più differenti motivi, si trovassero a non ottenere dai tutori l'assenso all'operazione. Lo stesso vale per le donne che si trovassero nella condizione di non poter decidere autonomamente.
Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna.
In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.
Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza.
Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.
Informazione per le donne, formazione per il personale. Per quanto riguarda la sessualità, la prevenzione, le malattie genetiche ed infine anche l'aborto.
Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza.
Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.
Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione.
Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.
Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.
Attuazione di TUTTE le parti della legge, compresa la prevenzione e costante monitoraggio della situazione da parte del ministero.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.
Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.
Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.
Difesa giuridica della donna e della maternità.
Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.
La donna è punita con la multa fino a lire centomila.
Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.
Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.
Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.
Le pene sono previste anche nei confronti delle donne che ricorrono all'aborto al di fuori deilimiti stabiliti dalla legge. Gli ultimi tre articoli sono specificazioni di questi.
IN SINTESI: La legge 194 è un'ottima legge, rispettosa della donna, ma allo stesso tempo attenta a limitare il ricorso all'aborto. E' una legge che tutela la salute della madre, ma anche del feto qualora possa sussistere vita autonoma. E' una legge che punta alla prevenzione grazie all'educazione sessuale e alla diffusione dei metodi contraccettivi. E' una legge che mira ad eliminare quanto più possibile gli impedimenti al compimento della gravidanza. E' una legge che tutela anche i medici e i sanitari che non se la sentono di praticare l'aborto.
Quello che non va è la mancata applicazione di alcune delle parti di questa legge in maniera costante e omogenea. Mi riferisco alla prevenzione e all'educazione sessuale. Con una migliore educazione, rivolta anche alle extracomunitarie ad esempio, il ricorso all'aborto potrebbe ulteriormente ridursi. Ecco perchè la 194 non va cambiata. Contiene già tutte le norme necessarie. Bisogna solo stanziare qualche fondo in più e vigilare sull'attuazione di tutti i suoi punti.
Un problema legato all’aborto è sicuramente il discorso della prevenzione.
Discorso che non pare stare molto a cuore a chi vorrebbe promuovere la presenza di volontari per l’aiuto alla vita nei consultori.
Andiamo con ordine: prevenzione. Purtroppo la società non fa molto per aiutare i giovani e giovanissimi a scoprire quali siano i metodi contraccettivi più efficaci e più appropriati alle loro esigenze. Non possiamo certo ritenere sufficiente, e parlo soprattutto per esperienza personale, ma sarei felice di sentire il contrario, l’educazione sessuale svolta nelle scuole da parte di professori spesso poco competenti sull’argomento. Si parla di geni, di fusione di cellule, tutti argomenti più che validi, ma che nulla hanno a che fare con quello che dovrebbe essere lo scopo vero di una tale materia. A lato sotto i link ho inserito anche due indirizzi a siti che si occupano in modo informale, ma scientifico e corretto del tema del sesso sicuro.
Il discorso portato avanti da molte delle persone aderenti ai movimenti per la vita è legato ad un preciso dettame ideologico. Per la chiesa il sesso è finalizzato alla riproduzione e l’unico modo di prevenire le gravidanze indesiderate è l’astinenza, d’altronde, dato che il piacere fine a se stesso è peccato, non sarebbe nemmeno necessario fare questo discorso.
Insomma il sesso non si fa per piacere, ma per dovere.
Questo è estremamente pericoloso. Un individuo può infatti adattare la sua vita ad una filosofia-religione-etica che ritiene giusta, ma non può né mentire, né impedire a chi potrebbe non condividere la sua scelta la conoscenza di tecniche e metodi per avere assicurata la salute.
E’inutile predicare l’astinenza e ritenersi a posto con questo, inutile perché nel momento in cui una persona, speso giovane, decide di mettere in discussione l’insegnamento ricevuto si trova sprovvista di mezzi e indifesa da malattie e problemi legati alla sessualità. I consultori spesso vengono visti come qualcosa di distante, guardati con diffidenza. Le ragazze subiscono ancora pressioni sociali per cui parlare di sesso, di problemi legati ad esso è sconveniente.
Di fronte a questa realtà a mio avviso si dovrebbero finanziare attività e associazioni volte a promuovere costantemente la diffusione della conoscenza della materia in modo diretto e senza moralismi.
Qui entra in gioco il discorso legato ai volontari del movimento per la vita.
Questi ultimi a mio avviso non devono entrare a svolgere il loro operato in enti pubblici perché:
-in questi enti devono trovarsi ad operare solo persone altamente qualificate: medici, psicologi, assistenti sociali.
-questi enti sono tenuti per legge a svolgere quel ruolo d’informazione (e non dissuasione, che violerebbe la legge stessa) volto a rimuovere le cause esterne alla volontà della donna che la condurrebbero ad un aborto.
-questi enti non aiuterebbero il lavoro del consultorio ad esempio con un discorso legato alla prevenzione se non demonizzando il sesso,cioè con un discorso etico e non scientifico che nulla ha a che fare con la funzione stessa dei consultori.
Ecco perché queste associazioni non devono interferire. Non è vero che queste si trovino nell’ombra e non abbiano visibilità. Spesso sono gli stessi operatori del consultorio che fanno presente alla paziente l’esistenza di queste strutture, rintracciabili fra l’altro su un qualsiasi elenco del telefono.
Il discorso di chi vede nella vita un valore irrinunciabile è certo condivisibile, ma non generalizzabile. Valore della vita inoltre è anche preservare le donne dal dover fare una scelta dolorosa prevenendone le cause, garantendo la salute di queste rispetto a malattie come l’hiv, permettendo di vivere la sessualità in modo sereno.
Il punto chiave può essere riassunto nel concetto che lo stile di vita di un soggetto è scelta personale, lo stato deve garantire la possibilità a quante più persone di esercitare la loro libertà senza ledere quella di altri. Quindi chi crede che la vita sia presente sin dal primo istante, al momento è garantito nel suo diritto di espressione e scelta, nessuno lo spinge a pratiche da lui non condivise. Viceversa una modifica della 194 impedirebbe di esercitare un diritto a donne altrettanto libere di esprimere, nei limiti imposti dalla legge stessa (non c’è anarchia chiariamo) la loro libertà.
Inoltre vi invito ad osservare il link sul resoconto del 2004 fatto per il governo circa le statistiche sugli aborti. I dati parlano chiaro: gli aborti sono diminuiti. Dove non è avvenuto il fatto è dato dall’incidenza della presenza di molte donne non italiane, spesso malgrado loro disinformate sulla prevenzione e altrettanto spesso in situazioni problematiche rispetto alle loro compagne italiane.
Si parla tanto di tutela della vita in questi giorni.
Di tutela della vita di chi sarebbe il primo punto da trattare.
Io sono convinta che su un argomento così delicato sia molto difficile dibattere perché a seconda delle opinioni personali un individuo può ritenere diversi i momenti d’inizio di una nuova esistenza.
La chiesa è esplicita. Chi crede pensa che la vita inizi dal primo istante, dal momento in cui lo spermatozoo incontra l’ovulo e lo feconda. Perfetto. Questo è quello che crede la chiesa. Rispetto le opinioni e le scelte di chi crede, ma non si può pretendere che tutto il mondo la pensi nello stesso modo.
La polemica sulla Ru è faziosa. Faziosa perché la legge sull’aborto esiste e se è vero che il governo non la vuole mettere in discussione allora incominciamo a citare alcuni passi della legge stessa e capiremo perché la POSSIBILITà (non obbligo, come d’altronde per l’aborto) di usufruire della Ru è perfettamente consona allo spirito della legge.
Art.15
Le regioni, d’intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l’aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sulle tecniche più moderne e rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza.
Ecco, mi pare chiaro che la Ru rappresenti un progresso medico più che lecito. Il vaticano ha dichiarato che l’aborto semplificato, che cosa orribile da dire ad una donna che ha preso una decisione così difficile, rende meno consapevole l’atto dell’interruzione di gravidanza.
Meno consapevole?
Il dolore fisico è consapevolezza? Credete che una donna sia disincentivata ad abortire per il timore del dolore fisico?
La sofferenza fisica è un’inezia di fronte al dolore psicologico che ti segue per tutta la vita.
Il dolore è equiparabile a quello di un normale intervento, come quello all’appendice, ma è il dolore psichico che fa la differenza. Ora, come per le altre operazioni chirurgiche c’è stato un progresso è un miglioramento delle tecniche così dev’essere per l’aborto.
Molto bello questo post scritto da ElektraNatchios sulla concezione del dolore da riservarsi alle donne.
Un concetto mi ha colpita: la donna deve soffrire con l’aborto come se affrontasse il parto, dato che nei testi sacri c’è scritto che partorirà con dolore, se non vuole o non può partorire il figlio deve patire fisicamente per la sua scelta, per ripagare non si sa chi o cosa dell’eventuale piacere provato con l’amplesso.
Wow.
Davvero. Il medioevo era niente.

